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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' concesso all'Amministrazione provinciale di Belluno, un
contribuito straordinario di lire 200 milioni per le spese
straordinarie di sistemazione di strade provinciali e consorziali,
nonche' per la straordinaria manutenzione delle stesse in occasione
delle Olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo.
All'onere recato dalla presente legge verra' fatto fronte mediante
prelevamento di pari importo dal fondo per le spese impreviste
iscritto al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA -
MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO