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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le norme transitorie contenute nell'art. 3 della legge 20 ottobre
1951, n. 1175, riguardanti le promozioni dal grado 10° al grado 9°
del ruolo del personale di gruppo C, quadro esecutivo di ufficio,
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono
ripristinate fino allo scadere del trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO