Legge Ordinaria n. 210 del 15/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1956)
Adeguamento dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi tra loro interconnessi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   misura   dei  canoni  annuali  per  le  concessioni  di  linee
telefoniche   ad  uso  privato,  prevista  dall'art.  1  del  decreto
legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, e' elevata a lire 10.000 per ogni
circuito  di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed
a  lire  1500  per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre e
per ogni stazione in piu' delle prime due.
  Il  canone  stabilito  dall'art. 2 del predetto decreto legislativo
per  i  collegamenti  fra  linee  telefoniche  private in servizio di
elettrodotti tra loro interconnessi e' elevato a lire 50.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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