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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee
telefoniche ad uso privato, prevista dall'art. 1 del decreto
legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, e' elevata a lire 10.000 per ogni
circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed
a lire 1500 per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre e
per ogni stazione in piu' delle prime due.
Il canone stabilito dall'art. 2 del predetto decreto legislativo
per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di
elettrodotti tra loro interconnessi e' elevato a lire 50.000.