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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti
di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano
alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di
elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei
partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, e' effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a cio' destinati in ogni Comune.
L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti,
inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o
comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di
chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del
comma precedente, e' consentita soltanto in appositi spazi, di numero
eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati
che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti
misure:
metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a
10.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con
popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con
popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano
capoluoghi di Provincia.
Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai
precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono
avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali,
rupi, argini, palizzate e recinzioni.