Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il versamento delle ritenute per imposte e tassa, da parte delle
Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sara'
effettuato, anziche' alle attuali scadenze, al la fine dell'esercizio
finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a
carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore
alle lire cinquantamila.
Qualora alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da
effettuare per ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun
tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i
versamenti stessi e l'importo relativo costituira' economia.