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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci
negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo
civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
a) diritti relativi al movimento degli aeromobili:
diritto di approdo;
diritto di partenza;
diritto di ricovero;
diritto di assistenza.
b) diritti relativi al movimento delle persone:
diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero.
c) diritti relativi al movimento delle merci:
diritto d'imbarco di merci destinate all'estero;
diritto di sbarco di merci provenienti dall'estero.