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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In luogo del certificato richiesto ai sensi dell'art. 36 della
legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dalla legge 13 gennaio 1955,
n. 21, puo' essere prodotta una attestazione provvisoria
dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dalla quale risulti che
sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato
medesimo.
In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento
della registrazione, salvo ad essere revocate qualora, entro un anno
da tale formalita', non venga presentato all'Ufficio del registro il
certificato attestante la rispondenza dell'atto agli scopi voluti
dalla legge.
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle
imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza
del termine stabilito dal comma precedente.