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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La norma di cui all'art. 8, lettera e), del regio decreto-legge 9
gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19
giugno 1940, n. 762, la quale stabilisce che, per le entrate
derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di
proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e
coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad
industriali, l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata
compete al commerciante od industriale acquirente al quale e'
altresi' attribuita la responsabilita' di redigere la nota, conto,
quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve
intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si
perfezionano e si eseguono i contratti di vendita diretta delle
derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonche' dalla
forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO