Legge Ordinaria n. 286 del 31/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1956)
Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo comma dell'articolo unico della legge 15 novembre 1955,
n.   1037,   che   ha   convertito  in  legge  con  modificazioni  il
decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, e' sostituito come segue:
  "Il  diritto  erariale speciale per l'alcole metilico denaturato e'
stabilito in lire 1000 per ettanidro.
  Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed
isopropilico  e'  fissato  in  lire  1000  per  ettanidro, qualora la
produzione  avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione
finanziaria".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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