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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza
provvedono all'inquadramento, all'istruzione e alla disciplina, del
personale del Corpo stesso, nonche' alla gestione amministrativa dei
reparti.