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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il
godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957.
Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi
dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con
ordinamento autonomo e dagli Enti locali relativi ad opere pubbliche
contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al
precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la
presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al
termine anzidetto.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1955.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
MEDICI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO