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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Limitatamente alla sessione di esami di abilitazione alla libera
docenza indetta nell'anno 1955, il Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il parere della Sezione 1ยช del Consiglio
superiore della pubblica istruzione, puo' conferire l'abilitazione
anche ai candidati che, dalle Commissioni giudicatrici, siano
dichiarati idonei oltre il numero dei posti fissato per ciascuna
disciplina a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 marzo
1953, n. 188.
Ove necessario, ai fini dell'attuazione del presente articolo sara'
fatto luogo alla riconvocazione delle Commissioni che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge abbiano gia' conclusi i
propri lavori.