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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
con effetto dal 1 gennaio 1949, un "Fondo di previdenza per i
dipendenti da aziende elettriche private".
Il Fondo costituisce una gestione autonoma in seno all'istituto
nazionale della previdenza sociale ed ha lo scopo di provvedere al
trattamento di invalidita', di vecchiaia e superstiti dei lavoratori,
operai ed impiegati, dipendenti dalle aziende elettriche private.