Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale
di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma
della presente legge sono eseguite:
a) a spese dello Stato;
b) a spese del Comune, col concorso dello Stato;
c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.