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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della
Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che
istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a
Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con
legge 25 giugno 1952, n. 766, sono disposte le agevolazioni di cui
agli articoli seguenti, al fine di favorire il riassorbimento in
nuove attivita' produttive del personale licenziato da aziende
siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato
anzidetto.