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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, e' cosi' modificato:
"Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del
Tribunale Supremo delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte
di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori
generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre
consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato
ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati
requirenti di grado equiparato".
L'ultimo comma dello stesso articolo e' cosi' modificato:
"La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno
dei componenti, durante l'incarico, e' promosso o passa dalla
carriera giudicante alla requirente o viceversa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO