Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fra gli assegni il cui godimento comporta, ai sensi dell'art. 9,
comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale
risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, la
sospensione del trattamento economico nei confronti degli assistenti
a cattedre universitarie collocati in congedo per ragioni di studio o
scientifiche, noti sono compresi quelli inerenti a borse di studio
per l'estero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO