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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio del bestiame
bovino, ovino, suino ed equino, delle relative carni fresche e degli
altri prodotti di cui all'articolo seguente, l'imposta generale
sull'entrata e' dovuta una volta tanto, nella misura stabilita nel
detto articolo, per il fatto del loro assoggettamento all'imposta di
consumo.