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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al primo comma dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, alle
parole: "quale prolungamento della sessione autunnale", sono
sostituite le parole: "quale prolungamento delle due sessioni".
Il secondo comma dell'art. 1 della legge predetta e' soppresso.