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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti
Accordi internazionali, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950:
Accordo europeo che integra la Convenzione sulla circolazione
stradale e il Protocollo relativo alla segnalazione stradale,
conclusi a Ginevra il 19 settembre 1949;
Accordo europeo per l'applicazione dell'art. 23 della Convenzione
sulla circolazione stradale concluso a Ginevra il 19 settembre 1949
concernente le dimensioni ed il peso dei veicoli ammessi a circolare
su determinate strade degli Stati contraenti;
Dichiarazione sulla costruzione di grandi strade di traffico
internazionale.