Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il primo comma dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n.
1128, e' aggiunto il seguente comma:
"L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorita' giudiziaria
competente per il procedimento, e' autorizzato a notificare, per
mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti
fuori della circoscrizione territoriale dell'autorita' stessa quando
la parte ne faccia richiesta".