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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I religiosi e le religiose quando prestano attivita' di lavoro
retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici
e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a)
e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle
assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidita', vecchiaia e
per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un
rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalita' delle
prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di
lavoro e l'istituto religioso cui appartengono le religiose ed i
religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse e'
versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI -
TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO