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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel
quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma
dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non e' richiesta per
gli assicurati, i quali avendo superato il 60° anno di eta', se
uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito
minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di
vecchiaia, purche' possano far valere almeno 48 contributi
obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplichino
attivita' retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo
assicurativo.
La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al
raggiungimento dell'eta' indicata nel precedente comma, pur essendo
in possesso del requisito minimo contributivo di cui all'art. 25
della legge 4 aprile 1952, n. 218, non possono far valere le
anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria richieste
dallo stesso articolo.
I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati
con le modalita' di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.