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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232, e' cosi' modificato "I
sanitari, medici, chirurghi o veterinari che per essere stati
licenziati od esonerati dal servizio, o dichiarati decaduti data
concorsi espletati e visti, e di conseguenza non nominati nel posto,
o non riconfermati nello stesso per cattiva condotta politica o per
comportamento contrario al regime fascista, non potettero iscriversi
facoltativamente alla. Cassa di previdenza per le pensioni ai
sanitari di cui all'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ove
siano attualmente iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari o
vi si iscrivano nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, potranno chiedere la retrodatazione della iscrizione al 1
gennaio 1938 se il licenziamento, l'esonero dal servizio o la
decadenza dal concorso vinto, con conseguente mancata nomina nel
posto, per motivi politici, e' anteriore al 1 gennaio 1938, e
dall'epoca in cui fu preso il provvedimento se esso e' posteriore a
tale data.
Quando il provvedimento di cui al comma precedente fu anteriore al
1 gennaio 1938, il periodo che va dal giorno in cui esso fu preso al
1 gennaio 1938, e' ammesso al riscatto con domanda considerata come
fatta allo stesso 10 gennaio 1938.
Per i servizi ammessi a riscatto e resi prima del licenziamento,
dell'esonero, della decadenza dal concorso vinto o della mancata
nomina nel posto la domanda di riscatto si considera come fatta
all'epoca in cui fu preso il provvedimento se questo fu posteriore al
1 gennaio 1938, ed al 1 gennaio 1938, se il provvedimento fu
anteriore a questa data.
Qualora la Cassa per le pensioni ai sanitari avesse provveduto a
sistemare in modo diverso la posizione assicurativa ai sanitari di
cui ai commi precedenti, su richiesta degli interessati dovra' farsi
luogo all'applicazione del presente articolo.
Per l'applicazione del presente articolo, i termini di legge per la
presentazione della domanda si intendono riaperti per sei mesi
decorrenti dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO