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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il trattamento previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio
1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre
1954, n. 869, si applica, con la medesima decorrenza stabilita da
tale disposizione, al personale dello Stato in servizio presso il
Ministero del bilancio che, prima del distacco presso detto
Ministero, percepiva una quota dei diritti, proventi e compensi
soppressi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge.
La corresponsione del trattamento di cui al precedente comma e'
posta a carico delle Amministrazioni che hanno corrisposto al
predetto personale la quota dei diritti, proventi e compensi
suindicati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - VANONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO