Legge Ordinaria n. 42 del 07/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1956)
Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1954-55.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le   disposizioni   della  legge  9  aprile  1955,  n.  249,  sulla
abilitazione  provvisoria  all'esercizio  professionale,  sono estese
anche ai laureati dell'anno accademico 1954-1955.
  Tale  abilitazione,  per  i  laureati dell'anno accademico 1954-55,
sara'   valida   sino   all'espletamento  delle  due  prime  sessioni
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1956

                               GRONCHI

                                                        SEGNI - ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)