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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 249, sulla
abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese
anche ai laureati dell'anno accademico 1954-1955.
Tale abilitazione, per i laureati dell'anno accademico 1954-55,
sara' valida sino all'espletamento delle due prime sessioni
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO