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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per l'anno scolastico 1956-57 in ciascuna scuola elementare sono
confermati gli stessi libri di testo adottati i nell'anno scolastico
1955-1956.
Per le classi di nuova istituzione gli insegnanti scelgono i testi
fra quelli che sono stati confermati nelle classi parallele dello
stesso plesso scolastico: in mancanza di queste si attengono alle
norme del comma seguente.
Per i plessi scolastici di nuova istituzione gli insegnanti
scelgono fra i testi adottati per le classi corrispondenti dello
stesso circolo didattico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO