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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per un periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente
legge, possono essere autorizzate, per le spese ad economia relative
al potenziamento dei servizi tecnici del Demanio aeronautico,
aperture di credito a favore di funzionari delegati sino al limite di
lire 100 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO