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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n.
1079, per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in
materia di tasse sui contratti di Borsa, e' fissato al 30 giugno
1956.
Restano ferme la composizione e le attribuzioni della Commissione
parlamentare di cui allo stesso art. 5 della legge predetta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO