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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi emanate in
conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto
luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e' sostituito dal seguente:
"Con avviso da pubblicare a norma dell'art. 125, sono invitati ad
una prima gara tutti i proprietari dei beni. Compresi nel comparato,
i quali versino una cauzione corrispondente almeno al decimo della
gomma indicata nel precedente articolo e le spese di gara".