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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e
artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649,
convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1059, e le
modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n.
451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono
richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1955-56.
Parimenti sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1955-56
le norme della legge 10 dicembre 1953, n. 934, circa gli esami di
abilitazione tecnica negli istituti tecnici femminili.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO