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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio
permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di
ruoli disposta dall'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948,
n. 45, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dal
secondo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo e'
considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio
pensionabile ed effettivo indicati all'articolo seguente.