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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e
l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29
gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono
temporaneamente fissati, a decorrere dal 1 luglio 1954, nelle
seguenti misure:
Arcivescovi di sede metropolitana........... L. 1.037.837
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati........ " 980.179
Canonici, prima e seconda dignita'........... " 230.630
Canonici, altre dignita ed uffici di teologo
e penitenziere..................................... " 201.802
Canonici semplici........................... " 172.973
Beneficiati minori.......................... " 115.315
Parroci..................................... " 201.802
Vicari curati autonomi...................... " 115.315
Economi spirituali (assegno)................ " 72.072
I limiti di congrua e l'assegno, considerati nel precedente comma,
sono fissati, a decorrere dal 1 luglio 1956, nelle seguenti misure:
Arcivescovi di sede metropolitana........... L. 1.124.323
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati........ " 1.061.861
Canonici, prima e seconda dignita'........... " 249.850
Canonici, altre dignita ed uffici di teologo
e penitenziere..................................... " 218.618
Canonici semplici........................... " 187.387
Beneficiati minori.......................... " 124.925
Parroci..................................... " 218.618
Vicari curati autonomi...................... " 124.925
Economi spirituali (assegno)................ " 78.078