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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tabella L annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le tabelle A e B annesse alla
legge 22 aprile 1953, n. 330, e le tabelle G e D annesse al decreto
del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sono
modificate, per la parte cui si riferiscono, rispettivamente dalle
tabelle A, B, C, D ed E annesse alla presente legge e vistate dal
Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della
Magistratura, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, e'
sostituita dalla tabella F annessa alla presente legge e vistata dal
Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.