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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, e' stanziata nello
stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di
annue lire 300.000.000 per I assistenza ai dimessi dagli Istituti di
prevenzione e di pena e alle loro famiglie".