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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sistema di elezione
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale con voto
diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti, secondo le norme di cui alla presente legge e, per
quanto in essa non previsto, secondo le norme del testo unico 5
febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, in quanto applicabili.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in
ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni
e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.