Legge Ordinaria n. 494 del 16/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1956)
Norme sui provveditori agli studi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  posti  stabiliti  per ciascuno dei gradi 5° e 6° di provveditore
agli  studi,  rispettivamente  di  1ª  e  di  2ª  classe,  sono  resi
cumulativi in unico organico e le promozioni al grado di provveditore
agli  studi  di  1ª  classe  (grado 5°) sono conferite per anzianita'
congiunta  al merito a coloro che abbiano un'anzianita' di almeno tre
anni nel grado immediatamente inferiore.
  Il  numero  complessivo  dei  posti  per  i  due gradi anzidetti e'
confermato  in  95  unita'  ed  in  relazione  ad  esso  deve  essere
determinata  l'aliquota  dei  posti  di provveditore agli studi di 2ª
classe  da riservare ai funzionari di cui alla lettera a) dell'art. 1
del  decreto  luogotenenziale  31  maggio  1945,  n.  362, modificato
dall'art.  1  del  decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile
1947, n. 375.
  Nel  computo  dei  posti  da  riservare alle categorie di personale
indicate  alla  lettera  b)  del  citato  art. 1 del decreto del Capo
provvisorio  dello  Stato  21 aprile 1947, n. 375, deve tenersi conto
dei  provveditori agli studi gia' in servizio che, pur non provenendo
da  concorso  per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto
in virtu' di precedenti disposizioni legislative non piu' in vigore.
 

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