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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione
dell'Africa italiana e delle altre Amministrazioni dello Stato, che
trovandosi, alla data dell'11 giugno 1940, in servizio nei territori
della Libia, dell'Eritrea e della Somalia italiana, sia stato
costretto per effetto delle contingenze belliche a permanervi,
compete il trattamento economico relativo alla posizione di stato
spettante, nel tempo, al personale di pari gruppo, categoria, grado e
classe, in servizio in Italia a titolo di stipendio, aggiunta di
famiglia o indennita' di carovita nella misura del 120 per cento,
indennita' coloniale nella misura stabilita dalla legge 27 giugno
1929, n. 1047, e successive modificazioni, e indennita' di disagiata
residenza e relativo supplemento. Non e' riconosciuto il diritto a
tutte le altre indennita' gia' previste per i servizi coloniali.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta al personale
indicato nel comma medesimo dalla data di cessazione del pagamento
delle competenze da parte dei rispettivi Governi coloniali e per
tutto il tempo in cui il personale stesso e' rimasto nelle
condizioni
sopra descritte, salvo le limitazioni stabilite nella presente legge.
Lo stesso trattamento economico di cui al comma precedente spetta
al personale che, nel periodo di permanenza nei territori suddetti,
abbia prestato regolare servizio alle dipendenze delle locali
autorita' occupanti ed amministratrici; ma ogni altra competenza ad
esso spettante inerente alla presenza effettiva in servizio si
intende sostituita e compensata dagli assegni di servizio al
personale stesso corrisposti dalle predette autorita'.
Il medesimo trattamento di cui al secondo comma del presente
articolo spetta altresi' al personale comunque destinato a prestare
servizio in Libia, in Eritrea e nell'ex Somalia italiana
posteriormente alla data di cessazione del funzionamento dei relativi
Governi coloniali.
La posizione giuridica del personale civile e militare appartenente
ad Amministrazioni diverse da quella del soppresso Ministero
dell'Africa italiana, gia' in servizio o successivamente destinato in
Libia o in Eritrea, e' regolata a termini dell'ultimo comma dell'art.
16 del regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374.