Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, della Campania,
della Lucania, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, che
saranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica
provinciale istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948,
n. 1940, i canoni di affitto anche se relativi a contratti stipulati
per un solo anno, riferiti all'annata agraria 1954-55 per la parte
convenuta in olive, in olio di oliva o con riferimento ai loro
prezzi, sono ridotti di una percentuale dal 20 al 30 per cento,
determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agricola sulla
base dell'incidenza nella produzione olearia delle particolari
avversita' atmosferiche e delle straordinarie infestazioni
parassitarie.
La riduzione di cui al comma precedente si applica anche ai
contratti di utilizzazione stagionale delle olive, stipulati con
coltivatori diretti prima del 31 agosto 1955, relativi alla medesima
campagna olivicola.
E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione
prevista, dagli articoli 1635, 1636 del Codice civile.