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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate
nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in Italia, dal 1
gennaio fino al 31 dicembre 1955, in esenzione dai dazi doganali,
entro i limiti indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella
stessa.