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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Quando nei contratti di mezzadria le scorte vive sono state
conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai
prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro
ha diritto a percepire dal concedente la meta' della differenza tra
il valore delle scorte al momento della consegna, calcolato in base
ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in
base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna.