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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari ed il
presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello
Stato possono, in ogni tempo, annullare le assegnazioni degli alloggi
effettuate in contravvenzione, rispettivamente, degli articoli 31 e
376 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica,
approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni.
Gli stessi presidenti possono in ogni tempo revocare le
assegnazioni degli alloggi a coloro che, successivamente
all'assegnazione, siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni
previste dalle disposizioni citate nel precedente comma.
Per la esecuzione degli atti di annullamento e di revoca preveduti
dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 32 e
386 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI
MORO - ANDREOTTI -
Visto, il Guardasigilli: MORO