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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneita' in
concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli
banditi con decreto Ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un
anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole
di istruzione secondaria o abbiano esercitato la funzione di
assistente universitario ordinario, straordinario o incaricato sono
collocati, a domanda, nel ruolo dei professori straordinari relativo
all'insegnamento cui l'idoneita' posseduta si riferisce, sino alla
concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, del numero
delle cattedre di cui all'annessa tabella e di quelle che si
renderanno disponibili per effetto del secondo comma del successivo
art. 3 e dell'art. 6.
Ai fini di cui al precedente comma sono considerati idonei, a norma
della legge 2 agosto 1952, n. 1132, coloro che in concorso a cattedre
per titoli ed esami abbiano riportato la votazione minima richiesta
per essere dichiarati vincitori, ma non siano stati compresi nella
relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso.