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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione a tenere, commerciare, allevare e far volare
colombi viaggiatori e' accordata dal prefetto della Provincia in cui
risiede il richiedente, sentito il parere del competente Comando
militare territoriale.