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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai servizi pubblici di linea di navigazione interna, assentiti in
concessione ai sensi dell'art. 225 del Codice della navigazione e
dell'art. 99 e seguenti del regolamento per la navigazione interna,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949,
n. 631, sono estese le disposizioni dell'art. 156 del testo unico
approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI -
ANDREOTTI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO