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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La spesa autorizzata con l'art. 1 del regio decreto legislativo 17
maggio 1946, n. 485, e destinata, ai sensi degli articoli 3 e 5 della
legge 5 aprile 1950, n. 225, a far fronte agli oneri derivanti dalla
concessione di sola costruzione della sede stradale e fabbricati
della ferrovia circumflegrea, e' aumentata di lire 640.000.000 in
dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'introduzione delle
varianti di cui al voto 15 novembre 1954, n. 2009, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dalla revisione dei prezzi di cui
all'art. 6 della citata legge 5 aprile 1950, n. 225.