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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il ruolo degli agenti di cambio di ogni Borsa valori e' tenuto
dalla Camera di commercio.
Il numero dei suoi componenti viene determinato, per ciascuna Borsa
valori, dal Ministro per il tesoro, sentito il parere della Camera di
commercio, della Deputazione di Borsa, del Comitato direttivo degli
agenti di cambio o della Commissione per il listino.