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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'art. 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368,
convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 216, concernente
modifiche all'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, i
commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi
capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del venti
per cento della forza bilanciata.
Il totale dei sergenti volontari a premio non puo' essere superiore
a duemila.
Il totale dei militari di leva autorizzati a contrarre al termine
della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio
non puo' essere superiore a millecinquecento".