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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e
pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti
alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili
urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di
cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case
popolari, i quali prestano la propria opera nei giorni festivi, e'
dovuta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 40 per
cento.
Sono considerati festivi tutti i giorni ritenuti tali agli effetti
civili ed elencati dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, nonche' le
ricorrenze del santo patrono locale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI -
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO