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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e'
modificato come segue:
"Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano
agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della
presente legge e fino al 30 giugno 1960".
Ferma restando la disciplina tributaria della predetta legge 6
agosto 1954, n. 604, le altre disposizioni a favore della piccola
proprieta' contadina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948,
n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, esclusa la
disposizione dell'art. 11 del decreto legislativo stesso, sono
prorogate al 30 giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni
della presente legge.